STATUTO

Art. 1. – È costituita l’Associazione Politico-Culturale “Rinascita Pomigliano” per volontà di un gruppo di cittadini, riconosciuti come soci fondatori.
È una libera Associazione, ispirata ai principi di libertà, di uguaglianza, di giustizia sociale, di laicità e democraticità, del rispetto dei diritti umani, della parità di genere e di internazionalismo, che si dichiara antifascista e persegue i valori e gli obiettivi politici del Socialismo, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e ss. del codice civile, nonché dal presente Statuto.


Art. 2. – L’Associazione Politico-Culturale “Rinascita Pomigliano” persegue gli scopi indicati nel manifesto politico, che si ritiene parte integrante del presente Statuto, e di propone di:
a. favorire il dibattito politico-culturale e il confronto con le componenti della società civile, per il coinvolgimento e la partecipazione attiva dei cittadini alla vita politica, culturale, sociale, economica e amministrativa della Città di Pomigliano d’Arco;
b. partecipare alla vita politica promuovendo attività culturali per la crescita sociale della comunità di riferimento; c. realizzare nuovi spazi e modi di incontro dei cittadini al fine di favorire il massimo coinvolgimento degli stessi nelle scelte politiche e amministrative della città; d. azionare iniziative di valorizzazione della storia e della cultura locale.


Art. 3. – L’Associazione Politico–Culturale “Rinascita Pomigliano”, per il raggiungimento dei suoi scopi, promuove attività e azioni dirette a sensibilizzare l’opinione pubblica sui problemi inerenti il proprio oggetto sociale. In particolare:
a. coopera con le associazioni, le organizzazioni, i comitati e i movimenti con cui condivide gli scopi e con le istituzioni del territorio;
b. organizza incontri, convegni, dibattiti, favorendo il protagonismo dei partecipanti e il pluralismo delle voci a confronto;
c. raccoglie, studia, elabora istanze provenienti dai territori, dalle popolazioni, dalle diverse realtà sociali;
d. utilizza siti Internet o strumenti multimediali;
e. instaura rapporti di collaborazione con organizzazioni culturali e scientifiche locali, nazionali e internazionali.


Art. 4. – L’Associazione non ha fini di lucro e trae il proprio finanziamento per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
– contributi dei soci iscritti;
– contributi da privati simpatizzanti;
– donazioni e lasciti testamentari;
– intrattenimenti, manifestazioni e raccolte pubbliche di fondi.


Art. 5. – L’Associazione politico culturale “Rinascita Pomigliano” ha sede in Via Aurora n. 9 a Pomigliano d’Arco (NA) e potrà trasferire detta sede altrove con semplice decisione dell’Assemblea.


Art. 6. – L’Associazione “Rinascita Pomigliano” è aperta a tutti coloro che ne condividono lo spirito, gli ideali e gli scopi. Possono essere soci dell’Associazione tutti coloro che ne facciano domanda e condividano appieno il presente statuto, previo accoglimento della Commissione di garanzia. Non possono essere soci coloro che sono stati condannati con sentenza passata in giudicato per reati che comportino incompatibilità sostanziale con le finalità dell’Associazione previa deliberazione della Commissione di garanzia.


Art. 7. – L’adesione all’Associazione “Rinascita Pomigliano” può avvenire nella qualità di:
a. Soci Fondatori: persone fisiche che hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione e ne hanno firmato l’atto costitutivo;
b. Soci Iscritti: persone fisiche che desiderano partecipare attivamente al perseguimento delle finalità ed alle attività dell’Associazione;
c. Soci Simpatizzanti: persone, enti o associazioni che condividono gli scopi dell’Associazione;
d. Soci Onorari: persone che per donazioni o lasciti di rilevante importanza, o per l’elevata statura morale e sociale, o per le peculiari competenze professionali pubblicamente riconosciute, vengono nominati dall’Assemblea, su proposta della Segreteria e delibera della Commissione di garanzia.
L’adesione all’Associazione è individuale e su base annuale. Salvi i casi di rinuncia o revoca anticipata, dura dal 1 gennaio al 31 dicembre.
L’adesione in qualità di Socio Fondatore ed Iscritto comporta l’impegno di pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la corrispondente quota annuale determinata ed aggiornata con delibera dell’Assemblea.
Lo status di Socio Iscritto si acquisisce dopo un anno di appartenenza all’Associazione come Socio Simpatizzante od Onorario.


Art. 8. – L’iscrizione all’Associazione comporta la gratuità e assenza di lucro, anche indiretta, delle prestazioni personali, nonché del proprio contributo di competenze che ciascun socio in forma volontaria intende apportare all’Associazione.


Art. 9. – La Commissione di garanzia delibera l’eventuale accoglimento entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di adesione e lo comunica al richiedente. La mancata comunicazione entro i trenta giorni è da ritenersi un diniego. In assenza di diniego formale la domanda può essere reiterata. Un terzo dei componenti della Commissione di garanzia può chiedere ed ottenere che la richiesta di adesione sia discussa e votata dall’Assemblea dei Soci.


Art. 10. – Tutti i soci, dal momento dell’ammissione, hanno diritto/dovere di:
– essere informati sulle attività dell’Associazione;
– partecipare alle attività da essa promosse e fruire di tutti servizi dalla stessa forniti.
I Soci Fondatori ed Iscritti hanno inoltre, diritto/dovere di:
– votare nell’Assemblea dei Soci;
– godere dell’elettorato attivo e passivo nella elezione degli organi sociali;
– approvare modifiche al presente Statuto.


Art. 11. – Le quote annuali di adesione sono stabilite dall’Assemblea dei Soci. Il mancato pagamento della quota associativa fa perdere il diritto di voto in Assemblea.


Art. 12. – La qualità di Socio si perde per decesso, dimissione o esclusione. I Soci cessano di appartenere all’Associazione nei seguenti casi:
a. dimissione volontaria;
b. morosità protrattasi fino all’anno successivo la scadenza del versamento della quota associativa;
c. esclusione del Socio che abbia commesso azioni ritenute disonorevoli dentro e fuori all’Associazione, o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento dell’azione politica;
d. scioglimento dell’Associazione ai sensi dell’art. 28 del presente statuto.
Le dimissioni volontarie devono essere comunicate alla Commissione di garanzia e possono avvenire in qualsiasi momento.
Il provvedimento di esclusione di cui alla precedente lettera c) viene assunto dalla maggioranza dei componenti della Commissione di garanzia in via preliminare e deve essere ratificato dall’Assemblea dei Soci. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il Socio interessato, si procederà in contraddittorio con l’interessato a una disamina degli addebiti. Il procedimento di esclusione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell’Assemblea. Il Socio escluso non ha diritto alla restituzione della quota associativa annuale, né parziale né totale.


Art. 13. – Gli organi dell’Associazione sono: l’Assemblea dei Soci, la Segreteria, il Coordinamento, la Commissione di garanzia ed il Tesoriere.
Le cariche e gli incarichi a qualsiasi livello non sono retribuiti.


Art. 14. – L’Assemblea dei Soci è l’organo supremo di direzione politica e costituisce la sede fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione ed è composta da tutti i Soci Fondatori, Iscritti, Simpatizzanti ed Onorari. Il diritto di voto è riservato ai Soci Fondatori ed Iscritti.
È convocata almeno una volta all’anno in via ordinaria, e in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Presidente della Commissione di garanzia o, in sua assenza o inerzia, dalla maggioranza assoluta dei componenti del Coordinamento o da almeno un decimo tra Soci Fondatori ed Iscritti.
Delle delibere assembleari e dei verbali deve essere data pubblicità ai Soci.


Art. 15. – L’Assemblea dei Soci:
a. elegge la Segreteria, il Coordinamento politico, la Commissione di garanzia ed il Tesoriere;
b. stabilisce modalità di elezione e di funzionamento degli organi predetti con determinazione adottata al momento dell’approvazione del presente Statuto, del quale va a formare parte integrante;
c. approva lo Statuto e le sue modifiche secondo le modalità stabilite con determinazione adottata al momento dell’approvazione del presente Statuto, del quale va a formare parte integrante;
d. revoca la fiducia alla Segreteria, al Coordinamento politico ed al Tesoriere;
e. delibera inderogabilmente sulle materie individuate dall’Assemblea stessa con determinazione adottata al momento dell’approvazione del presente Statuto, del quale va a formare parte integrante;
f. approva l’ammissione dei Soci su richiesta di almeno un terzo dei componenti della Commissione di garanzia;
g. approva l’apertura di sedi periferiche;
h. determina la quota sociale annua;
i. detiene la titolarità del dominio internet rinascitapomigliano.it e delle pagine social dell’Associazione;
l. costituisce l’organo di ricorso da parte dei Soci;
m. detiene la titolarità del simbolo/logo dell’Associazione;
n. decide lo scioglimento dell’Associazione nelle forme e nelle modalità stabilite dall’Assemblea con determinazione adottata al momento dell’approvazione del presente Statuto, la quale va a formarne parte integrante.


Art. 16. – La Segreteria è titolare del potere di rappresentanza legale dell’Associazione, della quale cura altresì i rapporti esterni, istituzionali e politici, svolgendone la funzione di referente. Si compone di due membri, appartenenti ad ambo i sessi, ed è nominata dall’Assemblea, la quale può anche revocarne la fiducia.
La durata del mandato della Segreteria è stabilita dall’Assemblea con determinazione adottata al momento dell’approvazione del presente Statuto, del quale va a formare parte integrante.
Il Coordinamento politico svolge le funzioni di organo esecutivo, nel rispetto dei principi sanciti dallo Statuto e delle direttive generali stabilite dall’Assemblea.
Il Coordinamento politico è nominato dall’Assemblea.
La durata del mandato del Coordinamento politico è stabilita dall’Assemblea con determinazione adottata al momento dell’approvazione del presente Statuto, del quale va a formare parte integrante.
Il Coordinamento politico è composto dai due Segretari, dal capogruppo dell’Associazione in Consiglio Comunale, i quali ne fanno parte di diritto, e da un numero di associati stabilito dall’Assemblea a seconda delle particolari esigenze dell’azione politica.
La composizione del Coordinamento Politico è orientata al principio della parità di genere ed il genere meno rappresentato non può comunque essere inferiore ad un terzo dei componenti, considerati altresì i membri che lo compongono di diritto.
È in facoltà del Coordinamento politico farsi coadiuvare da uno o più invitati, esterni all’Associazione, per questioni particolari o generali, per tutto il tempo ritenuto necessario al fine dell’espletamento delle sue funzioni esecutive, tenendo di ciò informata l’Assemblea e la Commissione di garanzia.
La Segreteria, unitamente al Coordinamento politico, hanno l’obbligo di riferire della loro attività in Assemblea ed alla Commissione di garanzia per il corretto esercizio della sua funzione di vigilanza.


Art. 17. – La Commissione di garanzia vigila sul rispetto dello Statuto e dei principi politici e valoriali indicati nel Manifesto politico, intraprende le azioni necessarie a salvaguardare l’unità dell’Associazione e cura le procedure di adesione, dimissioni volontarie ed esclusione dei Soci ai sensi degli artt. 9 e 12 del presente Statuto. Per le azioni di sua competenza, formula apposita proposta all’Assemblea dei Soci, che adotterà le deliberazioni all’uopo ritenute necessarie.
La Commissione di garanzia è nominata, unitamente al suo Presidente, dall’Assemblea, secondo le modalità ivi stabilite.
Il Presidente della Commissione di garanzia svolge anche la funzione di Presidente dell’Assemblea, assumendo, in questa veste, gli oneri di convocazione e di verbalizzazione delle adunate. Tali oneri saranno stabiliti dall’Assemblea dei Soci con determinazione adottata al momento dell’approvazione del presente Statuto, del quale va a formare parte integrante.
La durata del mandato della Commissione di garanzia è stabilita dall’Assemblea con determinazione adottata al momento dell’approvazione del presente Statuto, del quale va a formare parte integrante. Essa non può essere sfiduciata dall’Assemblea per tutta la durata del mandato.


Art. 18. – Il Tesoriere è nominato dall’Assemblea dei Soci ed è tenuto alle seguenti funzioni:
a. predispone il bilancio preventivo e consuntivo dell’Associazione che deve essere oggetto di approvazione ad opera dell’Assemblea dei Soci;
b. provvede a riscuotere le entrate e a pagare le spese tenendo nota nell’apposito Libro di Cassa;
c. cura gli adempimenti richiesti e la conservazione delle attrezzature e di ogni altro bene facente parte del patrimonio dell’Associazione.
Se il Tesoriere rinuncia o si dimette dall’incarico, si provvederà alla sua tempestiva sostituzione a cura dell’Assemblea.
La durata del suo mandato è stabilita dall’Assemblea con determinazione adottata al momento dell’approvazione del presente Statuto, del quale va a formare parte integrante.
Il Tesoriere può essere sfiduciato dall’Assemblea dei Soci.


Art. 19. – Disposizioni finali: Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.